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Corso IA · Sezione 4
AI Act e conformità
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Sezione 4 · Approfondimento

AI Act: conformità pratica per PMI e studi professionali

Dalla teoria agli adempimenti. Aggiornato al quadro normativo di agosto 2026, dopo il Digital Omnibus.

Le sezioni precedenti servivano a capire lo strumento, a usarlo bene e a portarlo in azienda. Questa serve a non sbagliare: classificare correttamente i tuoi casi d'uso, sapere quali obblighi ti si applicano oggi e quali dal 2027, e costruire una governance interna proporzionata alle dimensioni della tua organizzazione.

Il quadro in una frase

L'AI Act non ti chiede di rinunciare all'IA. Ti chiede di sapere che cosa stai usando, per quale scopo, con quale supervisione umana e con quale trasparenza verso le persone coinvolte. Se sai rispondere a queste quattro domande per iscritto, hai già fatto la parte più difficile.

Modulo 1Architettura del regolamento: ambito, definizioni, ruoli, extraterritorialità, rapporto con GDPR.
Modulo 2Classificazione del rischio, con strumento interattivo per valutare i tuoi casi d'uso.
Modulo 3Obblighi in vigore ad agosto 2026: divieti, alfabetizzazione, trasparenza, GPAI. Timeline interattiva.
Modulo 4Governance interna: policy, registro dei sistemi, contratti con i fornitori, incidenti, formazione documentata.
Modulo 5Italia: Legge 132/2025, AgID e ACN, sanzioni, checklist di conformità e piano a 90 giorni.

Avvertenza

Questo materiale ha finalità formative e non costituisce consulenza legale. La classificazione di un sistema ad alto rischio e la valutazione degli obblighi applicabili al caso concreto vanno confermate con un professionista, soprattutto se operi in settori regolamentati (sanità, credito, assicurazioni, dispositivi, sicurezza).

Modulo 1

L'architettura dell'AI Act

Chi è soggetto, a che cosa si applica, e con che logica il regolamento distribuisce gli obblighi.

Una legge di sicurezza dei prodotti, non di tecnologia

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è costruito sull'impianto della normativa europea di sicurezza dei prodotti: marcatura, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sanzioni. Questo spiega molte scelte che altrimenti sembrerebbero strane, per esempio il fatto che gli obblighi pesanti gravino su chi "immette sul mercato" e non su chi usa.

La conseguenza pratica per te: la stessa tecnologia può essere del tutto libera o pesantemente regolata a seconda dello scopo per cui la usi. Un modello linguistico che riassume verbali è rischio minimo; lo stesso modello che valuta i candidati a un'assunzione entra nell'alto rischio.

Che cos'è un "sistema di IA" ai sensi del regolamento

La definizione dell'art. 3 identifica un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può mostrare adattività dopo la messa in servizio e che, a partire dagli input ricevuti, deduce come generare output, previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali.

Che cosa resta fuori

Un foglio di calcolo con formule, un gestionale con regole scritte, un sistema di ordinamento basato su criteri fissi: sono software tradizionale, non sistemi di IA. Il discrimine è l'inferenza, la capacità di dedurre l'output invece di applicare una regola predeterminata. Restano inoltre esclusi gli usi militari e di difesa nazionale, la ricerca e sviluppo scientifica prima dell'immissione sul mercato, e l'uso puramente personale e non professionale.

I quattro ruoli, e perché contano

RuoloDefinizioneChi lo è tipicamente
FornitoreSviluppa un sistema di IA (o lo fa sviluppare) e lo immette sul mercato o in servizio con il proprio nome o marchio.Software house, aziende che rilasciano un proprio prodotto IA, chi rimarchia soluzioni di terzi.
DeployerUsa un sistema di IA sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale.La quasi totalità delle PMI e degli studi professionali.
ImportatoreStabilito nell'UE, immette sul mercato un sistema di un fornitore extra-UE.Distributori di soluzioni statunitensi o asiatiche.
DistributoreMette a disposizione sul mercato un sistema senza esserne fornitore o importatore.Rivenditori, integratori che non modificano il prodotto.

I tre casi in cui un deployer diventa fornitore

È l'insidia più concreta per chi fa consulenza o rivende soluzioni. Un deployer assume gli obblighi (molto più pesanti) del fornitore quando:

  1. appone il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato;
  2. apporta una modifica sostanziale a un sistema ad alto rischio già in commercio;
  3. modifica la destinazione d'uso di un sistema in modo che diventi ad alto rischio.

Caso concreto

Uno studio di consulenza costruisce un assistente basato su un modello di terzi, lo chiama "StudioAI" e lo rivende ai clienti come strumento di prescreening dei curricula. Ha fatto due cose insieme: ha apposto il proprio marchio e ha destinato il sistema a un uso dell'Allegato III. È diventato fornitore di un sistema ad alto rischio, con tutto quel che ne consegue: sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica, valutazione di conformità, marcatura CE, registrazione nella banca dati UE.

Ambito territoriale: perché ti riguarda anche con fornitori americani

Il regolamento si applica a fornitori che immettono sistemi sul mercato dell'Unione a prescindere da dove siano stabiliti, ai deployer stabiliti nell'Unione, e anche a soggetti extra-UE quando l'output prodotto dal sistema è utilizzato nell'Unione. Usare uno strumento americano dall'Italia non ti mette fuori dal perimetro: ti mette dentro come deployer.

Il rapporto con il GDPR

L'AI Act non sostituisce e non deroga alla normativa sulla protezione dei dati: si applicano entrambi, e in molti casi il GDPR è il vincolo che morde per primo.

AspettoGDPRAI Act
OggettoIl trattamento di dati personaliIl sistema di IA e il suo uso
Domanda chiaveHo una base giuridica per trattare questi dati?Questo uso è vietato, ad alto rischio o soggetto a trasparenza?
Adempimento tipicoInformativa, registro dei trattamenti, DPIASorveglianza umana, informazione delle persone, etichettatura, alfabetizzazione
Autorità in ItaliaGarante privacyACN (vigilanza) e AgID (notifica e accreditamento)

Regola pratica di sequenza

Prima di ogni nuovo uso dell'IA che coinvolge persone, fatti due domande in quest'ordine: (1) posso trattare questi dati? (GDPR: base giuridica, informativa, eventuale valutazione d'impatto). (2) questo uso in che fascia di rischio cade? (AI Act). Se la risposta alla prima è no, la seconda non serve.

Modulo 2

Classificare il rischio: dove cadono i tuoi casi d'uso

La classificazione dipende dallo scopo, non dalla tecnologia. Qui impari a farla e la provi sui tuoi casi.

La piramide, livello per livello

Clicca su ciascun livello per vedere che cosa comprende e che cosa comporta.

Le pratiche vietate (art. 5) in dettaglio

Applicabili dal 2 febbraio 2025. Sono la fascia con le sanzioni più alte: fino a 35 milioni o il 7% del fatturato mondiale.

Pratica vietataRilevanza per una PMI
Tecniche subliminali o manipolative che alterano il comportamento causando un danno significativoBassa, ma attenzione a sistemi di persuasione aggressiva nel marketing automatizzato
Sfruttamento di vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale ed economicaBassa, rilevante per chi si rivolge a categorie fragili
Punteggio sociale (social scoring) con trattamenti sfavorevoli ingiustificatiBassa
Riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti scolasticiAlta, riguarda software di analisi delle videochiamate, monitoraggio del personale, valutazione dell'engagement
Categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, orientamento sessuale, convinzioni religioseBassa
Scraping non mirato di immagini facciali da internet o telecamere per creare banche dati di riconoscimento faccialeMedia, riguarda alcuni strumenti di sicurezza e verifica identità
Valutazione del rischio di commissione di reati basata sul solo profilo della personaBassa
Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di attività di contrasto (salvo eccezioni tassative)Non applicabile ai privati

Il divieto che sorprende più aziende

Il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro è vietato, con eccezioni limitate a motivi medici o di sicurezza. Diversi software di analisi delle chiamate commerciali, di monitoraggio della "soddisfazione" dei dipendenti o di valutazione del tono in colloqui video ricadono qui. Se un fornitore ti propone qualcosa del genere, la domanda da fare per iscritto è: "il vostro sistema inferisce stati emotivi di lavoratori? con quale base rispetto all'art. 5?"

L'alto rischio: le due porte d'ingresso

Un sistema è ad alto rischio in due casi alternativi:

  1. Allegato I, è un componente di sicurezza di un prodotto già soggetto a normativa di armonizzazione UE (macchine, dispositivi medici, ascensori, giocattoli, DPI, veicoli...) e quel prodotto richiede una valutazione di conformità da parte di terzi.
  2. Allegato III, rientra in uno degli ambiti d'uso elencati.

Gli ambiti dell'Allegato III che toccano davvero le PMI

Occupazione e gestione dei lavoratoriSelezione e screening dei candidati, decisioni su promozione e cessazione, assegnazione dei compiti in base a comportamento o caratteristiche personali, monitoraggio e valutazione delle prestazioni. È l'ambito più rilevante per la maggior parte delle PMI.
Accesso a servizi essenzialiValutazione del merito creditizio, punteggio di solvibilità, valutazione dei rischi e tariffazione nelle assicurazioni vita e salute, accesso a prestazioni pubbliche.
Istruzione e formazioneAmmissione, valutazione degli apprendimenti, monitoraggio di comportamenti vietati durante gli esami.
BiometriaIdentificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica, riconoscimento delle emozioni (quando non ricade nel divieto).
Infrastrutture criticheComponenti di sicurezza nella gestione di traffico stradale, acqua, gas, elettricità, riscaldamento.
Giustizia, migrazione, ordine pubblicoAmbiti prevalentemente pubblici, raramente rilevanti per una PMI privata.

L'eccezione che salva molti casi

Un sistema che rientra formalmente nell'Allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali, per esempio se svolge un compito procedurale ristretto, se migliora il risultato di un'attività umana già completata, se rileva schemi decisionali senza sostituire la valutazione umana, o se è meramente preparatorio. Attenzione però: l'eccezione non vale mai se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, e chi la invoca deve documentare la valutazione prima dell'immissione sul mercato. Non è una scappatoia automatica: è una valutazione che va scritta e conservata.

Obblighi del deployer di un sistema ad alto rischio

Anche se non sei fornitore, se usi un sistema ad alto rischio hai obblighi propri:

  • usarlo secondo le istruzioni del fornitore;
  • garantire la sorveglianza umana affidandola a persone con competenza, formazione e autorità sufficienti;
  • assicurare che i dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi rispetto alla finalità;
  • monitorare il funzionamento e sospendere l'uso segnalando al fornitore e all'autorità in caso di rischio o incidente grave;
  • conservare i log generati automaticamente, per un periodo adeguato alla finalità;
  • informare i lavoratori e i loro rappresentanti prima di mettere in servizio un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro;
  • informare le persone fisiche soggette a decisioni assunte o assistite dal sistema, e, su richiesta, spiegarne il ruolo nella decisione.

Strumento: classifica un tuo caso d'uso

Valutazione guidata del rischio

Rispondi pensando a un singolo caso d'uso concreto della tua organizzazione. Il risultato è un'indicazione formativa, non una classificazione legale definitiva.

Modulo 3

Che cosa è obbligatorio oggi

Il calendario reale ad agosto 2026, dopo il rinvio del Digital Omnibus, e gli adempimenti già esigibili.

Timeline interattiva

Clicca ogni tappa per il dettaglio.

Il cambio di scenario del 2026

Il Regolamento (UE) 2026/1744 ("Digital Omnibus" sull'IA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha rinviato gli obblighi sui sistemi ad alto rischio: al 2 dicembre 2027 per l'Allegato III e al 2 agosto 2028 per l'Allegato I. Il 2 agosto 2026 sono comunque diventati pienamente operativi gli obblighi di trasparenza e i poteri di vigilanza e sanzione delle autorità nazionali. Il rinvio riguarda la parte più onerosa, non l'intero regolamento: chi lo legge come "è tutto rimandato" prende un abbaglio costoso.

1. Alfabetizzazione IA, art. 4 (dal 2 febbraio 2025)

Fornitori e deployer devono adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chiunque si occupi del funzionamento e dell'uso dei sistemi, tenendo conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e contesto d'uso.

L'obbligo non distingue tra grandi imprese e PMI: cambia la profondità richiesta, non l'esistenza dell'obbligo. Uno studio di tre persone che usa un chatbot per le mail commerciali è soggetto quanto una multinazionale, ma con misure proporzionate.

Come si adempie, in pratica

  1. Censisci quali sistemi di IA sono realmente usati, compresi quelli adottati spontaneamente dai collaboratori.
  2. Segmenta il personale per livello: uso occasionale, uso operativo quotidiano, ruoli decisionali o tecnici.
  3. Eroga formazione proporzionata: corsi, workshop, guide operative, simulazioni.
  4. Documenta tutto: programma, materiali, registro presenze, attestati, test di apprendimento, policy interna, aggiornamenti periodici.
  5. Aggiorna quando cambiano gli strumenti o le mansioni.

Il punto che quasi tutti mancano

L'obbligo non è "fare formazione": è poter dimostrare di averla fatta in modo adeguato al contesto. Senza documentazione conservata, davanti a un'autorità l'adempimento semplicemente non esiste. Un fascicolo con programma, elenco firmato dei partecipanti, materiali e data è il minimo indispensabile.

2. Divieti, art. 5 (dal 2 febbraio 2025)

Già trattati nel Modulo 2. Da agosto 2025 sono accompagnati dal regime sanzionatorio, e da agosto 2026 le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione. È la fascia con l'esposizione più alta e va verificata per prima.

3. Trasparenza, art. 50 (dal 2 agosto 2026)

È l'obbligo che riguarda concretamente il maggior numero di PMI. Si articola su quattro fronti, distinguendo ciò che tocca al fornitore da ciò che tocca a te come deployer.

SituazioneChiChe cosa
Sistema che interagisce con persone fisiche (chatbot, assistente vocale)Fornitore (progettazione)La persona deve essere informata che sta interagendo con un'IA, salvo che sia palese per una persona ragionevolmente avveduta.
Sistema che genera contenuti sintetici (testo, immagini, audio, video)FornitoreMarcatura leggibile dalla macchina che consenta di rilevare che il contenuto è generato o manipolato artificialmente.
Deepfake: immagini, audio o video che ritraggono persone o eventi reali in modo ingannevoleDeployerVa reso noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Attenuazioni per usi artistici, satirici o creativi.
Testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblicoDeployerVa dichiarato che il contenuto è generato dall'IA, salvo revisione umana o controllo editoriale con responsabilità editoriale.
Riconoscimento emozioni o categorizzazione biometrica (dove lecito)DeployerLe persone esposte vanno informate.

La Commissione europea ha pubblicato il 20 luglio 2026 gli orientamenti sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, che chiariscono modalità di marcatura ed etichettatura. Il Digital Omnibus ha introdotto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 limitatamente alla marcatura tecnica dell'art. 50(2), e solo per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

Tradotto in adempimenti concreti per una PMI

  • Hai un chatbot sul sito? Deve essere evidente che è un'IA, già nel messaggio di apertura. Non basta scriverlo nelle note legali.
  • Pubblichi testi informativi su temi di interesse pubblico generati dall'IA? O li fai rivedere da una persona che se ne assume la responsabilità editoriale, oppure li dichiari.
  • Usi immagini o video sintetici che ritraggono persone reali? Vanno etichettati.
  • Contenuti di marketing puramente creativi, testi interni, bozze non pubblicate: fuori dal perimetro dell'art. 50.

4. Modelli per finalità generali, GPAI (dal 2 agosto 2025)

Gli obblighi gravano sui fornitori dei modelli (OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Mistral e simili): documentazione tecnica, informazioni ai fornitori a valle, policy sul diritto d'autore, sintesi pubblica dei dati di addestramento. Per i modelli con rischio sistemico si aggiungono valutazioni, test antagonistici e segnalazione degli incidenti gravi.

Perché ti interessa comunque

Non hai obblighi diretti, ma hai un criterio di selezione dei fornitori. Un fornitore che pubblica documentazione conforme, aderisce al codice di buone pratiche e dichiara i propri limiti ti trasferisce le informazioni che ti servono per i tuoi adempimenti. Uno che non lo fa te li rende molto più difficili, ed è un elemento da valutare in fase di acquisto, non dopo.

Modulo 4

Governance interna proporzionata a una PMI

Cinque documenti e una routine. Nulla di più, ma quei cinque servono davvero.

La compliance all'AI Act in una PMI non richiede un ufficio dedicato. Richiede che qualcuno sia responsabile, che ci sia traccia scritta delle decisioni e che la traccia venga aggiornata. Tutto qui, ed è già più di quanto abbia oggi la grande maggioranza delle imprese italiane.

1. Il registro dei sistemi di IA

Il documento fondativo: non puoi governare ciò che non sai di avere. Un foglio di calcolo è sufficiente. Una colonna per ciascuno di questi campi:

CampoPerché serve
Nome dello strumento e fornitoreIdentificazione e catena di responsabilità
Finalità d'uso (specifica, non generica)È il dato da cui dipende la classificazione del rischio
Funzione/reparto e referente internoSapere chi risponde
Tipi di dati inseriti (personali? particolari? riservati?)Innesco degli adempimenti GDPR
Fascia di rischio AI Act e motivazioneÈ la valutazione che devi poter mostrare
Chi controlla l'output prima dell'uso esternoSorveglianza umana documentata
Piano contrattuale (gratuito / business / enterprise) e data di verifica dei terminiDimostra la diligenza nella scelta del fornitore
Data ultima revisioneRende il registro un documento vivo

Lo "shadow AI"

Nella maggior parte delle organizzazioni gli strumenti usati sono almeno il doppio di quelli noti alla direzione. Il censimento va fatto chiedendo alle persone senza tono ispettivo: se i collaboratori temono conseguenze, gli strumenti non emergono e il registro nasce già falso. Presentalo come "vogliamo capire cosa usiamo per darvi strumenti migliori e sicuri", perché è esattamente quello che stai facendo.

2. La policy aziendale sull'IA

Una pagina, scritta in italiano comprensibile, consegnata a tutti. Deve rispondere a sei domande:

  1. Quali strumenti sono autorizzati e chi autorizza i nuovi.
  2. Che cosa non si carica mai: dati personali di clienti e dipendenti, dati particolari (salute, giudiziari), credenziali, documenti coperti da segreto o NDA, know-how riservato.
  3. Che cosa va sempre verificato prima di riutilizzare un output: numeri, date, nomi, fonti, riferimenti normativi.
  4. Che cosa non si decide con l'IA: assunzioni, valutazioni del personale, provvedimenti disciplinari, concessione di credito o dilazioni.
  5. Quando va dichiarato l'uso dell'IA verso l'esterno (art. 50).
  6. A chi ci si rivolge in caso di dubbio o di errore rilevato.

Errore da evitare

Una policy che vieta tutto viene aggirata il primo giorno, e ti lascia con lo shadow AI più il documento che dimostra che sapevi. Una policy che autorizza strumenti sicuri e vieta comportamenti specifici viene rispettata. Preferisci sempre il divieto puntuale al divieto generale.

3. La valutazione dei casi d'uso

Per ogni nuovo caso d'uso rilevante, mezza pagina che risponda a: che cosa fa il sistema, su quali dati, chi è coinvolto, in che fascia di rischio ricade e perché, quali misure abbiamo adottato. Se invochi l'eccezione dell'art. 6(3) per un sistema formalmente in Allegato III, questa valutazione è obbligatoria e va conservata.

4. Il presidio della sorveglianza umana

La sorveglianza umana è efficace solo se chi la esercita ha tre cose: competenza per accorgersi dell'errore, tempo per controllare davvero, autorità per fermare il processo. Una firma di approvazione data in tre secondi su un output di due pagine non è sorveglianza: è una formalità che, in caso di contenzioso, aggrava la posizione invece di alleggerirla.

Come renderla reale

  • Specifica che cosa va controllato, non "controllare l'output".
  • Assegna il controllo a una persona diversa da chi ha generato, dove possibile.
  • Prevedi un campione periodico di verifica a posteriori: è il modo per accorgersi che il controllo si è svuotato.
  • Tieni un registro degli errori intercettati: è la prova migliore che il presidio funziona.

5. I fornitori e i contratti

Le domande da porre per iscritto prima di adottare uno strumento, e da conservare con la risposta:

  • Dove sono ubicati i server e dove vengono trattati i dati? Ci sono trasferimenti extra-UE e con quali garanzie?
  • I nostri input sono usati per addestrare i modelli? Come si disattiva e con che effetto retroattivo?
  • Per quanto tempo sono conservati e chi vi ha accesso?
  • Il fornitore agisce come responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR? È stato firmato l'accordo?
  • Il sistema è classificato come ad alto rischio dal fornitore? Sono disponibili le istruzioni per l'uso previste dall'art. 13?
  • Gli output generativi sono marcati come richiesto dall'art. 50(2)?
  • Quali limiti e rischi noti dichiara il fornitore?

Il valore della domanda scritta

Al di là della risposta, aver posto queste domande per iscritto e averne conservato l'esito documenta la tua diligenza nella scelta. È esattamente ciò che serve mostrare se qualcosa va storto, e nella pratica è anche il modo più rapido per capire quali fornitori sono seri.

La routine: quattro appuntamenti l'anno

CadenzaAttività
TrimestraleAggiornamento del registro dei sistemi; nuovi strumenti adottati; casi d'uso cessati
SemestraleVerifica a campione della qualità degli output e dell'effettività del controllo umano
AnnualeAggiornamento della formazione e della policy; revisione delle classificazioni di rischio
Ad eventoNuovo strumento, nuovo caso d'uso, incidente, modifica normativa rilevante
Modulo 5

Il quadro italiano, le sanzioni e il piano operativo

Legge 132/2025, autorità competenti, esposizione sanzionatoria e checklist finale.

La Legge 132/2025

L'Italia è stata tra i primi Stati membri a dotarsi di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale. La Legge 132/2025 non costruisce un sistema alternativo all'AI Act: predispone una disciplina nazionale complementare, nei settori in cui il regolamento europeo lascia spazio agli Stati o richiede l'individuazione di autorità competenti, procedure di controllo e apparato sanzionatorio.

Le autorità

AgID, Agenzia per l'Italia digitalePromozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'IA; funzioni di notifica, valutazione, accreditamento e vigilanza sugli organismi che verificano la conformità dei sistemi.
ACN, Agenzia per la cybersicurezza nazionaleVigilanza del mercato, ispezioni e attività sanzionatoria; punto di contatto unico con le istituzioni europee. È l'autorità che si presenta se qualcosa non va.

Restano ferme le competenze delle autorità di settore: Banca d'Italia, Consob e IVASS per i sistemi usati in ambito bancario, finanziario e assicurativo, il Garante per la protezione dei dati personali per i profili di trattamento e l'AGCOM per le comunicazioni.

Che cosa aggiunge la legge italiana

Principi e disposizioni settoriali (sanità, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia), previsioni in materia di tutela del diritto d'autore e delle opere generate con l'ausilio dell'IA, deleghe al Governo per i decreti attuativi, e profili penali, tra cui l'aggravante per i reati commessi mediante sistemi di IA e la fattispecie relativa alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati.

Per i professionisti intellettuali

L'art. 13 interviene espressamente sull'uso dell'IA nelle professioni intellettuali, con due direttrici. Primo: i sistemi di IA possono essere usati solo per attività strumentali e di supporto alla prestazione, che deve mantenere la prevalenza del lavoro umano e intellettuale. Secondo: il cliente va informato in modo chiaro, semplice ed esaustivo dei sistemi di IA utilizzati, precisando tra l'altro se il software opera in un sistema chiuso e autonomo, con banca dati limitata e controllata, oppure online su dati non direttamente verificabili, e se il prodotto è sviluppato in Italia, nell'UE o in Paesi extraeuropei.

Per studi legali, commercialisti e consulenti si traduce in un'informativa da inserire nella lettera d'incarico: adempimento semplice, in vigore dal 10 ottobre 2025, e oggi mancante in quasi tutti gli studi.

Le sanzioni

ViolazioneMassimo edittale
Pratiche vietate (art. 5)35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo
Altri obblighi (fornitori, deployer, importatori, distributori, organismi notificati)15 milioni di euro o 3%
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità7,5 milioni di euro o 1%

Il correttivo per le PMI

Per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione si applica l'importo inferiore tra i due parametri (quindi il minore tra la cifra fissa e la percentuale del fatturato), non il maggiore. È una mitigazione reale, ma per un'impresa da qualche milione di fatturato l'esposizione resta di ordine tale da giustificare largamente il costo della compliance.

Nel determinare la sanzione le autorità considerano, tra l'altro, natura e durata della violazione, dimensione dell'operatore, eventuali violazioni precedenti, misure adottate per attenuare il danno e grado di cooperazione. Un'organizzazione che si presenta con registro, policy e formazione documentata è in una posizione radicalmente diversa da una che non ha nulla.

Checklist di conformità

Spunta ciò che hai già fatto. La barra si aggiorna e resta salvata.

0 / 0 completati

Piano operativo a 90 giorni

PeriodoAzioniEsito atteso
Giorni 1–30
Vedere
Censimento degli strumenti in uso (incluso lo shadow AI); costruzione del registro; identificazione del referente internoRegistro dei sistemi di IA compilato
Giorni 31–60
Decidere
Classificazione del rischio per ciascun caso d'uso; verifica dei divieti art. 5; verifica degli obblighi di trasparenza art. 50; interrogazione scritta dei fornitoriValutazioni scritte e correzioni immediate sui casi critici
Giorni 61–90
Presidiare
Redazione e diffusione della policy; formazione documentata del personale; definizione dei controlli sull'output; calendario delle revisioniPolicy attiva, formazione tracciata, routine avviata

Il criterio con cui uscire dal corso

Se dovessi ricordare una sola cosa: l'AI Act non punisce l'uso dell'IA, punisce l'uso inconsapevole e non documentato. Un'organizzazione che sa che cosa usa, per quale scopo, con quale controllo umano e con quale trasparenza verso le persone, è sostanzialmente conforme, e, non per caso, usa anche molto meglio gli strumenti.

Fonti e riferimenti per l'aggiornamento

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo consolidato su EUR-Lex
  • Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull'IA), in vigore dal 27 luglio 2026
  • Orientamenti della Commissione europea sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (20 luglio 2026)
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, disposizioni in materia di intelligenza artificiale
  • AI Act Service Desk e living repository sull'alfabetizzazione IA della Commissione europea
  • AgID e ACN per le indicazioni operative nazionali; Garante privacy per i profili di trattamento dati